Sequestrato campeggio non autorizzato a Formia

Nel pomeriggio di lunedì 28 agosto i Guardiaparco nel corso delle attività di sorveglianza del territorio hanno individuato in località “Fontana Canale” alcune tende da campeggio e diverse attrezzature installate e non autorizzate dal Comune di Formia, non essendo presenti soggetti si è proceduto al sequestro di 3 tende  da campeggio, 1 gruppo elettrogeno, 1 motosega e altre attrezzature finalizzate al campeggio.

Si ricorda che il campeggio in area libera all’interno del Parco è consentito per periodi limitati di tempo e deve essere autorizzato dall’amministrazione comunale competente alla quale l’Ente Parco ha inviato le prescrizioni relative all’area protetta all’inizio della stagione estiva pubblicate sul sito internet del Parco.

L’attività di controllo del territorio, in particolare del Comune di Formia, si è intensificata in questi giorni in seguito alle  segnalazioni  della presenza di rifiuti abbandonati.

In ordine a quest’ultimo punto il Direttore dell’Ente ha inviato una nota al Sindaco del comune di Formia per chiedere la convocazione di una riunione per condividere una strategia per la gestione dei rifiuti che, in particolare nel periodo estivo, diventa problematico a causa dell’aumento della presenza antropica dell’Area Protetta.

Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino – Stagione 2023

In merito alle modalità di esercizio delle attività di campeggio libero all’interno del perimetro del Parco,
Visto il Piano del Parco ed il relativo Regolamento adottato dall’Ente con Delibera n°93 del 28/05/2004 e le modifiche adottate con Delibera n°14 del 04/02/2005;
in attesa dell’approvazione definita del suddetto Piano da parte della Regione Lazio;
vista la D.P.G.R. T0154 del 10/03/20210 con la quale la Regione Lazio ha istituito il Monumento Naturale di Montecassino affidandone la gestione all’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;
visto il disposto dell’art. 8 della Legge Regionale n°29 del 06/11/1997;
visto il disposto dell’art. 5 della Legge Regionale n°59 del 08/05/1985;
ritenuta indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate;

SI DISPONE

Che le stesse attività siano autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
 ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;
 la circolazione dei mezzi di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo;

 le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella zona, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
 la dimensione dei gruppi di persone deve essere tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e i gruppi di persone devono distare non meno di 30 mt. l’uno dall’altro, al fine di ridurre al minimo l’impatto sui luoghi interessati;
 la permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
 ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
 eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell’ossido di calcio per la disinfestazione;
 al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato;
 è severamente vietato il danneggiamento del soprassuolo boschivo;
 è severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
 dovrà essere evitato assolutamente l’inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
 è severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
 le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
 è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 la raccolta dei rifiuti è predisposta dal piano per lo smaltimento degli stessi, vigente nel Comune di appartenenza che prevede la raccolta differenziata;
 per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
 sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, radio e fonoriproduttori dovranno essere utilizzati con moderazione con l’ausilio di cuffie e/o a volume bassissimo;
 alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla cancellazione di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
la conclusione del campeggio andrà comunicata al Servizio Vigilanza dell’Ente Parco tramite email: info@parcoaurunci.it allegando alla stessa relativa documentazione fotografica dello stato della piazzola;
 il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole, e in particolare della legge n. 394/91 “legge quadro sulle aree protette” e L.R. n.29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.

Si raccomanda, inoltre, che tutte le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell’area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell’accampamento, dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell’inizio del campeggio, affinché siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.

Disposizioni per il campeggio libero nel Parco Naturale dei Monti Aurunci

E’ indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate.
Le attività possono essere autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
− ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;
− la circolazione dei mezzi di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo;
− le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella zona, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
− la dimensione dei gruppi di persone deve essere tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e i gruppi di persone devono distare non meno di 300 mt. l’uno dall’altro, al fine di ridurre al minimo l’impatto sui luoghi interessati;
− la permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
− ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
− eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell’ossido di calcio per la disinfestazione. Al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato;
− è severamente vietato il danneggiamento del soprassuolo boschivo;
− è severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
− dovrà essere evitato assolutamente l’inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
− è severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
− le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
− è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
− la raccolta dei rifiuti è predisposta dal piano per lo smaltimento degli stessi, vigente nel Comune di appartenenza che prevede la raccolta differenziata;
− per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
− sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, radio e fonoriproduttori dovranno essere utilizzati con moderazione con l’ausilio di cuffie e/o a volume bassissimo;
− alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla cancellazione di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
− il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole, e in particolare della legge n. 394/91 “legge quadro sulle aree protette” e L.R. n.29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
− il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le misure precauzionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell’area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell’accampamento, dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell’inizio del campeggio, affinchè siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.