Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro nteresse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni drogeologiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.
L’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell’art.11 comma 2/b e 2/d e dell’art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la rilascio delle autorizzazioni all’introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all’interno del territorio del Parco dei Monti Aurunci
Modulo richiesta
Modulo rinnovo
La
presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta
principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese con particolare riguardo alle formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, nonché
alle specie animali o vegetali.
Viene
tuttavia evidenziato fra gli obiettivi che nelle aree soggette a
regime di tutela
possono essere promosse attività di
promozione ed educazione, di formazione e ricerca scientifica ed
attività ricreative compatibili.
Rilievo
è dato anche alla promozione, valorizzate e sperimentazione di
attività produttive compatibili.
La
Regione Lazio, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e
culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree
dell'Appennino costituite da formazioni fisiche, biologiche,
geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali,
promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette
interregionali.
La
presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche,
degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità
Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile,
detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di
importanza comunitaria.
Nelle
aree naturali protette della Regione Lazio si promuove la
valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive
compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono
nuove forme di occupazione, ivi comprese le attività connesse
alle fattorie sociali e didattiche.
A
tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti
locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di
conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove
opportunità lavorative compatibili.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
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