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Regolamento 2010 per le attività selvicolturali all'interno del territorio del Parco dei Monti Aurunci

Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro nteresse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni drogeologiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.


Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto di armi

L’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell’art.11 comma 2/b e 2/d e dell’art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la rilascio delle autorizzazioni all’introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all’interno del territorio del Parco dei Monti Aurunci

Modulo richiesta

Modulo rinnovo

 

Legge 394/91 

La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese con particolare riguardo alle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, nonché alle specie animali o vegetali.

Viene tuttavia evidenziato fra gli obiettivi che nelle aree soggette a regime di tutela possono essere promosse attività di promozione ed educazione, di formazione e ricerca scientifica ed attività ricreative compatibili.

Rilievo è dato anche alla promozione, valorizzate e sperimentazione di attività produttive compatibili.

 

Legge Regionale 29/1997  

La Regione Lazio, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino costituite da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali.

La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria.

Nelle aree naturali protette della Regione Lazio si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione, ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche.

A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.

 

Legge 353/2000

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. 

 

 

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