Nulla Osta e Indennizzi |
Il Parco, ai sensi dell’articolo 34 della legge istitutiva delle aree protette, Legge Regionale 29 del 1997, è tenuto ad indennizzare i danni da animali selvatici alle attività agricole all’interno dell’area del Parco stesso. Nel 2001 è stato emanato un primo regolamento contenente le linee guida sia per effettuare le richieste di indennizzo sia per determinarne l’importo. Con la deliberazione n. 65 del 2005 l’Ente Parco ha deciso di estendere il diritto all’indennizzo a tutti i casi di predazione da canide su animali domestici, disponendo inoltre un rimborso per le spese sostenute per la medicazione degli animali feriti, malgrado la legge a cui si fa riferimento preveda il rimborso esclusivo dei danni provocati da animali selvatici. Per ottenere gli indennizzi e il rimborso delle spese sostenute, gli allevatori devono presentare al Parco la domanda apposita corredata dal certificato del veterinario attestante l’avvenuta predazione. In questo momento gli uffici competenti di concerto con gli operatori del settore agro-silvo-pastorale del territorio sono al lavoro per stilare un rinnovato regolamento. |
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